Testo unico Sicurezza aggiornato al DLgs 151/2015

Di seguito una trattazione sul Testo unico Sicurezza (DLgs 81 del 2008) aggiornata alle disposizioni integrative e correttive intervenute negli ultimi mesi, circolari e le risposte agli interpelli ma soprattutto con le tante novità inserite nel recentissimo D.Lgs. 151/2015 in vigore dal 24 settembre.

Requisiti del coordinatore per la sicurezza

Riguardo ai requisiti professionali dei coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP e CSE), si prevede l’aggiornamento dell’allegato XIV (contenente le prescrizioni cui devono uniformarsi i contenuti, le modalità e la durata dei corsi per i soggetti del caso).  L’aggiornamento deve avvenire in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, ma viene stabilito che i corsi indicati nell’allegato, per il solo modulo giuridico, possano svolgersi in modalità e-learning.

 

Le esclusioni

Le modifiche introdotte confermano che i piccoli lavori domestici (elettrici, idraulici, termici ed informatici) che “non comportino lavori edili o di ingegneria civile” non rientrano nelle attività di cantiere e pertanto non sono soggetti agli obblighi del caso (redazione del POS, esibizione del DURC, ect).

Viene sancita, inoltre, l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni del DLgs 81/08 e delle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario quali l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Nell’ottica delle semplificazioni introdotte del D.Lgs. 151/2015 è previsto l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni del DLgs 81/08 (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) per:

  1. Volontari che svolgono servizio civile;
  2. Volontari che svolgono servizio presso una Associazione di Promozione Sociale;
  3. Volontari che svolgono servizio presso associazioni sportive dilettantistiche;
  4. Volontari che svolgono servizio presso associazioni religiose.

Per queste classi di volontari si applicano le semplificazioni previste per le imprese familiari e per i lavoratori autonomi.

 

Sanzioni più aspre

L’apparato sanzionatorio è stato rivisto al rialzo nei valori minimi e massimi comminabili come indicato dagli Artt. 55 e 87 del D.Lgs. 81/08 e tratta molteplici argomenti: uso di attrezzature; DPI; l’informazione e la formazione dei lavoratori dipendenti; sanzione per il medico competente a seguito dell’osservanza accertata un’anomalia nei lavoratori esposti ad uno stesso agente, non rovveda ad informarne il datore di lavoro.

La tegola è di sicuro il raddoppio della sanzione prevista in violazione dello specifico obbligo di inviare il lavoratore alla visita medica entro la scadenza prevista: se interessa più di cinque lavoratori la sanzione è raddoppiata (di base è prevista l’ammenda da 2.000,00 a 4.000,00 € per il datore di lavoro o dirigente) mentre se interessa più di 10 lavoratori la sanzione applicata è il triplo.

Le altre novità

Il testo aggiornato riporta l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 3 da parte di uno dei decreti attuativi del Jobs Act (DLgs 81 del 2015). Il comma abrogato prevedeva che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal DLgs 81/08 fossero a carico dell’utilizzatore (impresa) nel caso di contratti di somministrazione di lavoro. Il lavoro somministrato – è bene precisare – è un contratto in base al quale l’impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro. Ovviamente le modifiche introdotte pongono in capo al somministratore l’attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi a favore del lavoratore.

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Showing 2 comments
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