Di seguito, un’altra modifica molto interessante apportata dal D.Lgs. 151/2015 “Jobs Act” in tema di “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”.
L’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 151/2015, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.
Nello specifico, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/15 (dal 24/12/2015 in poi), è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni e le denunce avverranno solo in modalità telematica accedendo alla pagina personale “My INAIL” del portale INAIL.
Di fatto il Datore di Lavoro viene ora esonerato dalla gestione di tutti gli aspetti burocratici in merito agli infortuni sul lavoro non dovendo duplicare quanto viene eseguito con la denuncia telematica.