Cosa cambia nel panorama degli estintori?

Lo scorso 10 Settembre è entrata in vigore la norma UNI 9994-2:2015 (apparecchiature di estinzione di incendi-estintori di incendio) che descrive i requisiti relativi all’attività professionale del tecnico manutentore degli estintori d’incendio portatili e carrellati e che chiude il cerchio con le modifiche introdotte nel 2013 con la norma UNI 9994-1:2013 di cui parleremo più avanti.

Nel dettaglio la novità è l’introduzione di due figure appartenenti alle ditte di
manutenzione ovvero il Tecnico Manutentore (T.M.) ed il Tecnico Manutentore Senior (T.M.S.) e vengono definite le rispettive competenze, conoscenze ed abilità, che devono essere mantenute attraverso la formazione periodica (al
massimo con cadenza triennale) per poter essere riconosciute dal Quadro Europeo delle Qualifiche (E.Q.F.).
Dalle prime interpretazioni della norma, è evidente che le ditte manutentrici devono poter esibire, a richiesta o in fase di selezione/qualificazione per gare/appalti, le certificazioni che attestano quanto sopra esposto.

T.M.: soggetto avente competenze, abilità e conoscenze atte ad
eseguire\registrare le operazioni manutentive previste dai controlli semestrali, dalle revisioni e dai collaudi. Non è riconosciuto adatto\idoneo a relazionarsi con il cliente finale non avendo le specifiche competenze

T.M.S.: oltre a quanto previsto per il T.M., tale figura è in possesso delle conoscenze e competenze che o pongono nella condizione di relazionarsi con il cliente (in merito alle attività di controllo e manutenzione contrattualizzate e non) nonché coordinare il lavoro di più T.M.

Quando nel 2013 è entrata in vigore la norma UNI 9994-1:2013 sono state introdotte importanti novità in merito alla gestione degli estintori. Di seguito riportiamo le più significative.

  1. Estintori a CO2 (Biossido di Carbonio): sostituzione della valvola quando eseguita la “revisione”;
  2. Estintori di qualsiasi tipo, portatili o carrellati: sostituzione della valvola quando eseguito il “collaudo”;
  3. Obbligo di riportare la data (mm/aa) della revisione all’esterno ed all’interno della carcassa;
  4. Viene fissata a 18 anni la vita utile per gli estintori (sia quelli portatili omologati ai sensi del D.M. 20/12/1982 che al D.M.07/01/2005 e carrellati);
  5. Introduzione di 2 fasi manutentive che da 4 passano a 6, ovvero alle fasi di: sorveglianza; controllo; revisione (ora chiamata Revisione programmata) e collaudo si aggiungono “controllo iniziale” e “manutenzione straordinaria”
    1. CONTROLLO INIZIALE: questa fase avviene ad inizio rapporto tra il cliente e la ditta di manutenzione incaricata. E’ l’atto formale di presa in carico delle attrezzature da parte della ditta manutentrice;
    2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA: si esegue non su base periodica bensì in caso di danneggiamento (a seguito di caduta o altro evento che ne determina il fuori servizio) o a seguito di impiego anche parziale dell’estintore.

L’aspetto più particolare è una visione più restrittiva della norma tecnica UNI 9994-1:2013 rispetto alla normativa cogente, riguardo alla “vita massima” di un estintore fissata in 18 anni anche per le attrezzature costruite secondo la Direttiva PED. Ciò detto sembra che la Commissione UNI si sia sostituita di fatto al legislatore italiano stabilendo che per tutti gli estintori prodotti e marcati PED la vita si limita a 18 anni senza tener conto dei criteri imposti dalla normativa PED (normativa di carattere europeo recepita dal legislatore italiano)

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Comments
  • Jamesput
    Rispondi

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